Norme sull'accensione degli impianti di riscaldamento - Comune di Ceriale (SV)

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Norme sull'accensione degli impianti di riscaldamento

 

Norme sull'accensione degli impianti di riscaldamento

 

Si ricorda agli Amministratori di condominio, ai conduttori di impianti termici ed alla cittadinanza tutta, che la legge (n. 10/1991 e del DPR n. 412/1993 e successive modifiche) ha diviso l'Italia in zone climatiche, fissando per quante ore al giorno e per quali mesi dell'anno i riscaldamenti possono restare accesi. Ceriale è inserito nella fascia climatica C, con un limite orario giornaliero di 10 ore dal 15 novembre al 31 marzo. Tranne la zona F, in cui sono inseriti i comuni di montagna e dove non c'è alcun limite, l'impianto va acceso dopo le 5 del mattino e spento dopo le 23. 

 

Al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ovvero in Ceriale per non più di 5 ore (Art. 9, commi 2 e 3 DPR 412/93 e successive modifiche). Questo è possibile senza necessità di ordinanza del Sindaco. Va sottolineato che, anche in caso di attivazione straordinaria, gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati (20 °C).

Qualora capitino dei giorni particolarmente freddi, la legge consente di ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, con ordinanza del Sindaco. In altri termini, l'ordinanza del Sindaco, se il caso lo richiede, può: 

  • Anticipare rispetto al 15 novembre o posticipare rispetto al 31 marzo l'accensione del riscaldamento per un numero di ore giornaliere superiore alle 5 già consentite dalla vigente normativa (legge 10/91 e DPR 412/93 e successive modificazioni);
  • Aumentare il tempo di accensione rispetto alle 10 ore giornaliere già ammesse dalla legge nel periodo 15 novembre – 31 marzo.
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