CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTO DEL 01.03.2020 - SCUOLE CHIUSE FINO ALL'8 MARZO 2020

Pubblichiamo alcuni contenuti del DPCM di oggi 1° marzo 2020 e della successiva ordinanza n. 2/2020 della Regione Liguria, per quanto riguarda la provincia di Savona.
Come si può rilevare le principali restrizioni riguardano quanto già previsto dal Decreto precedente e dall’ordinanza della Regione Liguria del 23.02 u.s., in particolare la chiusura delle scuole per tutta la prossima settimana ed il divieto di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura.
Nella mattinata di domani provvederò ad emettere, se il caso, ordinanza sindacale con indicazioni specifiche che possano riguardare il nostro territorio.
Non sospenderò il mercato settimanale, sulla base della nota esplicativa della Regione che consente i mercati rionali e non le fiere, con la raccomandazioni di evitare assembramenti di persone nei pressi dei banchi di vendita e di rispettare le distanze di almeno un metro tra le persone.
Queste le principali indicazioni del DPCM odierno:
“Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.
Sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
Sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
Svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.”
Il Sindaco
Luigi Romano
- Ordinanza Regione Liguria n. 2-2020