Descrizione
Ai sensi degli articoli 74 e 75 del D. Lgs. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni, l'assegno di maternità viene concesso alle madri italiane o residenti nella comunità europea, o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non percepiscono altra indennità di maternità.
L’assegno viene erogato dall’INPS, ma responsabile dell’istruttoria è il Comune di residenza.
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o bambina o dall'effettivo ingresso in famiglia del/della minore adottato/a o in affido preadottivo.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.